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Articolo 8: storia

L’articolo fu approvato dopo una complessa discussione. Il problema principale era rappresentato dalla regolamentazione dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica. Mentre la Chiesa cattolica era stata definita indipendente e sovrana (art. 7), le altre confessioni avevano una sovranità limitata in quanto:  
1. il loro statuto non doveva contrastare con l’ordinamento giuridico italiano; 
2.  il loro rapporto con lo Stato veniva regolato non attraverso la Costituzione, ma con legge ordinaria (ciò significava che per modificare il rapporto era sufficiente un normale procedimento legislativo); 
3. lo Stato italiano, inoltre, non aveva l’obbligo costituzionale di regolamentare i rapporti con una Chiesa diversa da quella cattolica. 
Questi problemi furono sanati, in parte, da un nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (18 febbraio 1984). La nuova intesa abrogò il principio che indicava la religione cattolica come religione di Stato e riconobbe uguale libertà a tutte le confessioni religiose. In questo modo trovò attuazione il principio del pluralismo confessionale stabilito dal primo comma dell’art. 8. 

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