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Articolo 8: Carta dei Diritti Europei

Confronto con Carta dei Diritti Europei

Articolo 10 – Libertà di pensiero, coscienza e religione 

1.Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.

Articolo 21- Non discriminazione 

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. 
2. Nell’ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità. 

Come si nota facilmente, questi articoli della Carta dei Diritti Europei sono molto simili a quelli della costituzione italiana. Infatti, supportano la tolleranza religiosa nei confronti di tutte le varie confessioni senza discriminazioni di sesso, razza, lingua…

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