Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Ma che cosa significa?
In questo articolo i costituenti sancirono la parità di trattamento davanti alla legge di tutte le confessioni religiose, affermazione di cui non si può sottovalutare l’importanza, se si pensa che solo dieci anni prima il regime fascista aveva emanato una legislazione duramente discriminatoria nei confronti degli Ebrei. L’articolo 8 sembra essere in contraddizione con il precedente. Infatti, mentre l’articolo 7 riconosce l’esistenza di un rapporto privilegiato tra lo Stato italiano e una specifica confessione religiosa, l’articolo 8 ammette tuttavia possibilità di accordi anche con altre. Di conseguenza, l’Italia non può essere considerata né uno Stato confessionale né uno Stato del tutto laico. Infatti, non poteva essere ignorato il ruolo storico e culturale svolto dal cattolicesimo nel nostro paese, tenendo anche conto che la popolazione è in maggioranza cattolica.
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