“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.”
ARTICOLO 10
Ma che cosa significa?
L’articolo afferma innanzitutto che le norme generali del diritto internazionale entrano a far parte dell’ordinamento italiano: il trattamento giuridico finalizzato alla tutela dei cittadini stranieri residenti in Italia è stabilito solo dalla legge, la quale si uniforma alle norme del diritto internazionale. L’ordinamento italiano attuale prevede due categorie di cittadini stranieri: quelli provenienti da un Paese dell’Unione Europea (la cui tutela è simile a quella dei cittadini italiani) e quelli provenienti da un Paese extra-europeo (per i quali sono previste restrizioni circa l’ingresso e la permanenza nel territorio della Repubblica).
Il terzo comma garantisce il diritto d’asilo a coloro che si rifugiano in Italia per sfuggire alla mancanza di libertà nel proprio paese d’origine, perché accusati di reati politici o per esercitare le libertà democratiche. Infine, l’articolo impedisce l’estradizione di un individuo accusato di reati politici.
Per saperne di più . . .
Clicca i pulsanti blu per approfondire i seguenti argomenti
- Come si arrivò alla formulazione dell’articolo [STORIA]
- Dal 48 ad oggi: l’attualità dell’articolo [ATTUALITÀ]
- L’articolo in Europa: l Carta dei diritti dell’Unione Europea [ARTICOLO E L’UE]
- Ed ora… Quiz! Scopri cosa hai imparato 😉 [QUIZ]