“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.”
ARTICOLO 10
Confronto con Carta dei Diritti Europei
La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europa enuncia i diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei e di tutte le persone che vivono sul territorio dell’Unione. E’ stata proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza e il 12 dicembre del 2007 a Strasburgo dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione europea. Si compone di 54 articoli e di un preambolo, in cui sono richiamati i valori spirituali e morali dell’UE. Gli articoli sono suddivisi in sei capitoli, intitolati: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia, nei quali sono trattati i diritti di prima, seconda (diritti economici e sociali) e terza generazione (diritti relativi all’ambiente, alla protezione dei consumatori, all’integrità della persona nell’ambito medico e della biologia).Infine, vi sono anche i diritti che si rivolgono soltanto ai cittadini dell’Unione. Come è affermato nel primo comma dell’articolo 10, l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale, quindi l’accoglienza dello straniero in Italia segue i principi dettati dagli articoli 19 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Articolo 19: Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 21: Non discriminazione
1. E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.
CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo)
La carta dei diritti fondamentali è spesso paragonata alla CEDU, poiché i temi affrontati sono gli stessi, ma diventano più ampi e attuali. Per CEDU si intende la Corte europea dei diritti dell’uomo, istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in seguito alle atrocità della seconda guerra mondiale. Ha sede a Strasburgo ed è un’autorità internazionale indipendente, esclusa quindi dall’Unione Europea. Ne fanno parte 47 membri e ogni Stato possiede un giudice. Chiunque ritenga che i suoi diritti fondamentali siano stati violati in uno dei 47 Stati membri può ricorrere davanti alla Corte di Strasburgo. È importante che la persona abbia esaurito tutti le vie legali di ricorso dello Stato e invochi una violazione della Convenzione. Facendo riferimento agli articoli della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea citati in precedenza, l’articolo 19 si collega all’articolo 3 della CEDU:
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.
Mentre l’articolo 21 è un’espansione dell’articolo 14 della CEDU secondo cui:
“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”.
Questo ultimo articolo è strettamente collegato ad un estratto dell’articolo 2 del Trattato di Lisbona che afferma:
“L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore”
mirando ad assicurare la gestione dei flussi migratori e l’equo trattamento dei cittadini provenienti da Paesi terzi.
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