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legge 18 ottobre 2001

Articolo 130

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati… Leggi tutto »Articolo 130

Articolo 129

Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento. (testo abrogato)  articolo 129 Spiegazione Teodoro Bubbio… Leggi tutto »Articolo 129

Articolo 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.  La Regione, quando ritenga che… Leggi tutto »Articolo 127

Articolo 126

“Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento… Leggi tutto »Articolo 126

Articolo 125

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi… Leggi tutto »Articolo 125

Articolo 124

Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione. articolo 124 Spiegazione Questo articolo prevedeva l’istituzione di una nuova figura il “Commissario… Leggi tutto »Articolo 124