I Decreti formulati in funzione dell’iniziativa del Jobs Act forniscono anche una revisioni delle tipologie di contratto di lavoro ad oggi riconosciute legittime in Italia:
- Contratto a tempo indeterminato
Il lavoratore e il datore si impegnano, generalmente tramite un documento scritto, ad intrattenere una relazione lavorativa senza una scadenza temporale, dopo eventualmente un periodo di prova. Con il Jobs Act, è entrata in vigore la pratica delle “tutele crescenti“, con lo scopo di tutelare chi viene licenziato in modo illegittimo: il datore di lavoro deve comunque fornire al lavoratore, dopo averlo licenziato, un numero di stipendi mensili uguale agli anni di attività da parte di quest’ultimo. - Contratto a tempo determinato
Una volta finito il periodo di prova, il contratto diventa definitivo, ed è caratterizzato da un termine di durata, alla quale scadenza si risolve automaticamente. Per il datore di lavoro è tuttavia possibile licenziare l’impiegato qualora si verificassero fatti gravi, le due parti fossero in accordo, o l’azienda chiudesse. In caso di licenziamento illegittimo, che non deriva cioè da una giusta causa, al lavoratore spetta un risarcimento che ammonta alla somma delle retribuzioni non ricevute in seguito al licenziamento. - Contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione permette al cosí detto “utilizzatore” di rivolgersi a qualcun’altro (il “somministratore“) e di utilizzare il suo personale, anziché assumere qualcuno direttamente. Tale contratto può essere firmato tra utilizzatore e somministratore oppure tra lavoratore e somministratore, e può essere a tempo determinato come anche a tempo indeterminato. Non può essere tuttavia utilizzato per sostituire lavoratori in sciopero, o in caso siano stati precedentemente (entro 6 mesi) effettuati licenziamenti collettivi. - Contratto a chiamata / contratto a intermittenza
Il lavoratore assunto non lavora a tempo pieno, ma ma con questo tipo di contatto si rende disponibile ad essere chiamato a lavorare dal datore di lavoro che lo occupa solo all’occorrenza, che può essere data da una causa oggettiva (prestazioni di carattere discontinuo o intermittente) o soggettiva (se il lavoratore cioè ha meno di 25 anni o piú di 55). I casi in cui questo contratto non è utilizzabile sono gli stessi del contratto di somministrazione. - Lavoro accessorio
È un impiego occasionale, con stipendio limitato, che prevede l’attività lavorativa di soggetti a rischio di esclusione sociale o estranei al mondo del mercato del lavoro, che devono aver comunicato la loro disponibilità presso di Servizi per l’impiego. - Apprendistato
L’apprendistato è un tipo di contratto a tempo indeterminato volto a inserire i giovani (generalmente dai 15 ai 29 anni) nel mondo del lavoro, affidando loro un lavoro che possa conciliare la loro esperienza lavorativa con la formazione professionale e che contribuisca all’aggiunta di competenze. Al termine del contratto (che dura almeno 6 mesi), l’azienda può decidere di continuare la collaborazione o recedere. - Part-time / contratto a tempo parziale
È caratterizzato da un orario lavorativo ridotto, che può essere a tempo determinato o indeterminato, e può talvolta essere modificato in un contratto di lavoro a tempo pieno. Può essere orizzontale, quando la riduzione avviene sull’orario giornaliero, verticale, quando l’impiegato lavora a tempo pieno ma limitatamente ad alcuni giorni, o misto (ovvero una combinazione tra orizzontale e verticale). - Tirocini formativi / stage
Serve a favorire l’inserimento lavorativo di determinate categorie di persone (giovani, disoccupati, extracomunitari…), ma non è un vero e proprio contratto di lavoro dipendente; viene attivato su impulso di enti promotori, e si svolge all’interno di aziende (I “soggetti ospitanti”) con la supervisione di due tutor. Vengono detti tirocini curriculari quelli previsti dal piano di formazione di istituti di istruzione, extracurriculari quelli promulgati da singole regioni o province.