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Costituzione della Germania

  • Forma di stato: 

Repubblica  Federale 

  • La Carta costituzionale attualmente vigente è dunque la stessa che fu approvata nel 1949 dal Parlamentaricher Rat della neonata Repubblica federale tedesca. Il documento venne denominato all’epoca Legge fondamentale (Grundgesetz) in luogo di Costituzione (Verfassung) a testimoniarne la provvisorietà in attesa della riunificazione delle due Germanie. Al verificarsi dello storico evento nel 1990, la scelta fu tuttavia di non innovare né il nome né l’impianto normativo esistente (se non per le modifiche rese necessarie dalla nuova configurazione statuale), ma di estenderne sic et simpliciter la vigenza ai territori della ex DDR.

    L’assetto federale, cui la costituzione dedica gli articoli del Titolo II, costituisce uno dei punti cardine intorno al quale si struttura l’intera organizzazione dei poteri: l’articolazione dello Stato in Länder e la previsione della loro partecipazione alla legislazione federale rientrano infatti tra i principi che non possono essere sottoposti a revisione costituzionale (art. 79, comma 3 GG).

    La Repubblica tedesca viene definita, all’articolo 20 del Grundgesetz, uno stato federale democratico e sociale, i cui elementi costitutivi sono la Federazione (Bund) e i 16 Stati federati (Länder), articolati al loro interno in Distretti e Comuni. La Costituzione afferma i diritti sovrani di ciascun Land che, in base ad autonome carte costituzionali e nel rispetto dei principi contenuti nella Legge fondamentale, possono dotarsi di propri organi di governo, garantendo alle rispettive popolazioni una rappresentanza espressa da elezioni generali, dirette, libere, uguali e segrete. Spettano ad essi l’esercizio delle proprie competenze e l’adempimento dei compiti statali, salvo che la costituzione o la legge federale non dispongano altrimenti. Compete infine al Governo federale vigilare affinché gli obblighi imposti dalla Legge fondamentale siano rispettati dai Länder.

  • Nell’ordinamento costituzionale tedesco il Bundesrat non può essere propriamente considerato il secondo ramo del parlamento accanto al Bundestag. La provenienza dei suoi membri, non eletti a suffragio universale ma esponenti dei governi dei vari Länder, impedisce che il Bundesrat rivesta il ruolo di seconda camera di un sistema tipicamente bicamerale. I membri del Bundesrat sono inoltre vincolati al mandato ricevuto dai governi dei Länder di cui sono parte, in deroga al generale principio del divieto di mandato imperativo per i parlamentari.
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    L’originaria configurazione del sistema delineato in Costituzione – ispirato sostanzialmente al modello cooperativo tendente al bilanciamento delle due diverse esigenze del mantenimento, da un lato, della netta separazione delle competenze tra i due livelli di governo, dall’altro, della prevalenza, del diritto federale ogni qual volta si fosse reso necessario garantire l’unità giuridica e la sussistenza su tutto il territorio nazionale di pari condizioni economiche e sociali nonché di godimento dei diritti fondamentali – ha tuttavia subito una sostanziale trasformazione per via della progressiva espansione delle competenze del Governo centrale. Se il ricorso alla clausola di necessità e di uniformità (art. 7, comma 2 GG) ha infatti consentito al Bund di avocare a sé spazi sempre più ampi di intervento, i governi dei Länder, soprattutto se di segno politico avverso a quello della maggioranza governativa federale, hanno utilizzato il potere di interdizione assoluta di cui il Bundesrat dispone per ostacolare l’attività legislativa proposta dal Governo federale e dalla sua maggioranza. L’impasse ha avuto forti ricadute sulla funzionalità e sull’efficienza stessa delle relazioni federali. I problemi posti dalla riunificazione, con l’ingresso in Germania di territori economicamente arretrati, e le importanti implicazioni per l’ordinamento interno derivanti dall’accelerazione del processo di integrazione europea hanno portato ad un aggravamento della situazione determinando una non più procrastinabile necessità di ripensare il modello. Al fine di modernizzare e semplificare l’impianto federale e di renderlo, nel contempo, maggiormente competitivo, il Parlamento tedesco ha approvato tra il 2006 e il 2009 due importanti riforme costituzionali (Föderalismusreforme Föderalismusreform II), procedendo alla modifica delle norme regolatrici il ruolo e le funzioni della seconda Camera e il riparto delle competenze legislative e finanziarie tra il Bund e i Länder. 

 

Il Bundestag

  • Origine: 
  • 1945 – Fine seconda guerra mondiale e Conferenza di Jalta (pose le basi per la divisione dello stato in due) 
  • 1949 – la costituzione entra in vigore nella Germania Ovest 
  • 1989 – Alla riunione della Germania est e ovest, la costituzione entra in vigore per tutto il paese 

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