Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale, secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Spiegazione
L’articolo in questione riguarda l’istituzione del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) – un organo formato da 121 componenti, di cui 99 rappresentanti delle diverse categorie produttive, 10 rappresentanti delle associazioni di volontariato e 12 esperti – le cui funzioni sono quelle di proporre leggi su materie di interesse economico e di esprimere pareri e di promuovere iniziative legislative in materia economico-sociale su richiesta delle due Camere, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il CNEL, con funzione consultiva rispetto a Governo, Regioni e Parlamento, è stato istituito con la legge del 5 gennaio 1957 e i suoi compiti e la sua composizione sono stati e sono tutt’ora disciplinati dalla legge del 30 dicembre 1986. La sede del CNEL è Villa Lubin, ubicata a Roma, dal 1959.
Curiosità
