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ARTICOLO 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

articolo 97

L’art. 97 si riferisce alla Pubblica Amministrazione, intesa come l’insieme degli uffici dell’apparato tecnico-burocratico dello Stato. L’articolo indica i tre principi fondamentali per il funzionamento della Pubblica Amministrazione:

Il principio di legalità: l’organizzazione dell’amministrazione dello Stato deve essere definita mediante leggi che ne stabiliscono i compiti e gli obiettivi al fine di ottenere il  perseguimento dell’interesse pubblico.
Il principio di buon andamento: l’organizzazione dell’amministrazione dello Stato deve essere tale da garantire l’efficienza dei servizi pubblici nel modo più economico possibile.
Il principio di imparzialità: l’amministrazione dello Stato deve svolgere i suoi compiti senza rendersi responsabile di favoritismi o discriminazioni.

Questo articolo fu inizialmente respinto da alcuni deputati, in particolare nel comma riguardante l’accesso alle pubbliche amministrazioni, il quale non veniva rispettato nel metodo di assunzione da parte delle banche e delle ferrovie dello Stato poiché non occorre un concorso per essere assunti da esse. Dunque, si decise di aggiungere la locuzione <<salvo i casi stabiliti dalla legge>>. Inoltre, fu proposto inizialmente il divieto di sciopero per i dipendenti pubblici, proposta che venne bocciata dalla forte opposizione dei deputati di sinistra.

CURIOSITA’

Tema imparzialità: presente anche nell’ordinamento repubblicano ateniese ( boulè o consiglio dei 400: camera rappresentanza tribù, i cui membri venivano eletti a sorteggio).

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