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ARTICOLO 96

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

articolo 96

L’articolo 96 riprende la norma dell’articolo 90 riguardante il Presidente della Repubblica ora applicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri. La norma si riferisce ai reati per i quali i membri del Governo sono chiamati a rispondere penalmente, ma solo dopo che la Camera di appartenenza ha approvato l’autorizzazione a procedere. Il testo originale di questo articolo prevedeva che il Presidente del Consiglio e i Ministri venissero posti in stato d’accusa dal Parlamento per i reati commessi durante l’esercizio delle loro funzioni. Ma questa norma rischiava di rendere il giudizio dei reati commessi non indipendente ed autonomo poiché proveniente da membri del Parlamento; pertanto si è ritenuto più opportuno affidare questo giudizio al potere giudiziario, considerato più autonomo e indipendente. Tuttavia, il testo di questo articolo prevede una norma di tutela che limita la libertà operativa del potere giudiziario poiché ogni volta che il parlamentare inquisito ritenga che abbia agito per tutelare l’interesse dello stato o della comunità, esso deve richiedere l’autorizzazione a procedere nel giudizio alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

CURIOSITA’

https://sites.google.com/site/ilgoverno05/la-responsabilita-de

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