Vai al contenuto

Articolo 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri.

articolo 92

Spiegazione

L’articolo 92 definisce la costituzione del Governo e disciplina la formazione del Consiglio dei Ministri. Il capo del governo è nominato dal Presidente della Repubblica in base alle maggioranze delle camere del Parlamento. I ministri sono nominati dal Presidente, su proposta del capo del governo.

La formazione del governo procede tramite il meccanismo delle consultazioni dei presidenti delle Camere, seguito dal mandato esplorativo (affidato ad un presidente di Camera).

Nell’Assemblea Costituente avvenne un dibattito riguardo al rapporto fra ministri e presidente del consiglio: i democratici, nella persona di Saverio Nitti, espressero la necessità pratica di avere una figura che coordinasse l’esecutivo e imprimesse una direzione all’azione di governo. Questa figura, preminente rispetto all’insieme dei ministri, è il Presidente del Consiglio.

Curiosità

Consoli a Roma – capi di stato e di governo ( pretori, proconsoli ) – diritto di veto sull’altro – alternarsi ogni mese.

Lascia un commento