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Articolo 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

articolo 90

Spiegazione

L’articolo 90 esprime il principio di non responsabilità del Presidente della Repubblica per ciò che concerne le funzioni della sua figura istituzionale. Storicamente, si è optato per questa formulazione per evitare sia di elevare il Presidente al di sopra delle leggi penali, che di considerarlo “esente da giurisdizione” (cioè non giudicabile). Entrambe le soluzioni sono state abbandonate poiché sarebbero state contrarie ai principi democratici costituenti.

Il comma 2 prevede la possibilità di porre il Presidente in stato di accusa per casi di alto tradimento (violazione di fedeltà alla Repubblica) o per attentato alla Costituzione, tramite un voto di voto favorevole a maggioranza assoluta del Parlamento in seduta comune.

Questa norma pone la figura del Presidente sotto il controllo ultimo del Parlamento, riaffermando la forma di governo di Repubblica Parlamentare.

Approfondimento

La funzione di messa di accusa del Presidente della Repubblica è presente in differenti ordinamenti repubblicani.
– Negli Stati Uniti d’America, la procedura di “messa in stato di accusa” (impeachment) è intrapresa dalla Camera dei Rappresentanti (camera bassa) con una maggioranza assoluta. Al Senato (camera alta) spetta il compito di giudicare ed eventualmente condannare, con una maggioranza di 2/3, il Presidente.
– In Italia, la procedura di “messa in stato di accusa” è iniziativa del Parlamento in seduta comune (con voto favorevole della maggioranza assoluta). La funzione di giudizio è in capo alla Corte Costituzionale.

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