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Articolo 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

articolo 89

Spiegazione

L’articolo 89 disciplina la funzione attuativa del Presidente della Repubblica. La prerogativa ministeriale di controfirma degli atti presidenziali è risalente alla pratica regia di affidare la responsabilità delle leggi ai rispettivi ministri competenti, che talvolta può includere anche il Presidente del Consiglio, nel caso di atti con valenza legislativa (proposta storicamente dal gruppo Repubblicano).

Attualmente, esistono due interpretazioni della controfirma: l’una afferma che la pratica indica sempre l’avvenuta collaborazione delle parti coinvolte; l’altra, avvalorata dalla Corte costituzionale, ingiunge la distinzione fra atti presidenziali in senso stretto e quelli formalmente presidenziali. Nei primi, la controfirma è solo formale, mentre nei secondi è pratica anche sostanziale, in quanto la volontà prevalente è quella del Governo.

Approfondimento

La pratica della controfirma è comune a tutte le forme di democrazie non-presidenziali: quelle in cui la figura del Capo di Stato e Capo del Governo sono distinti.

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