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Articolo 87

“Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. 

Può inviare messaggi alle Camere. 

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. 

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. 

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. 

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. 

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. 

Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 

Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 

Può concedere grazia e commutare le pene. 

Conferisce le onorificenze della Repubblica.” 

articolo 87

Spiegazione

Con l’art. 87, l’Assemblea costituente delineò le principali funzioni esercitate dal Presidente della Repubblica con due obiettivi: 

  • evitare che assumesse una semplice funzione simbolica, simile ad una sorta di capro espiatorio; 
  • distinguere i suoi poteri da quelli del primo ministro, capo della maggioranza e dell’esecutivo. 

Gli incarichi del Presidente della Repubblica sono molteplici. In primo luogo rappresenta l’unità nazionale, la forza permanente dello Stato, al di sopra delle maggioranze di partito. Ciò si traduce nel compito di diffondere i principi e i valori della Costituzione e di avere un rapporto diretto con i cittadini. Inoltre, è definito “Capo dello Stato” poiché, nonostante non governi, la sua qualifica rappresenta uno status speciale all’interno dello Stato, il quale esercita la missione di equilibrio e di coordinazione sui vari organi. Infine, il Presidente della Repubblica è il grande consigliere e il magistrato di influenza. 


 

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