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Articolo 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

articolo 82

L’Assemblea decise di assegnare alle Camere anche una funzione ispettiva, attraverso la possibilità di istituire commissioni di inchiesta aventi il compito di raccogliere informazioni su problemi particolarmente importanti e delicati. Queste sono composte da deputati e senatori scelti dalla Presidenza dalla loro Camera di riferimento su delega dell’Assemblea e sulla base proporzionale della rappresentanza dei partiti. Possono essere monocamerali o bicamerali. Hanno il compito di raccogliere delle informazioni utili soltanto sulla materia per la quale sono state create e godono di piena autonomia: le Camere non possono né interferire nel loro lavoro né tantomeno nominare delle commissioni parallele per effettuare altre inchieste. Fino a oggi, sono state più frequenti le commissioni bicamerali (inchiesta sulla mafia del 1962, inchiesta sulla Loggia P2 nel 1981, inchiesta sul terrorismo e le stragi nel 1988…), mentre il ricorso alle commissioni monocamerali è stato più sporadico (inchiesta sulla miseria del 1951, inchiesta sull’incidente aereo del Cermis…).
Le commissioni d’inchiesta possono richiedere documenti da esaminare, disporre perquisizioni, ordinare intercettazioni, interrogare testimoni: durante la loro attività, quindi, le commissioni possono esercitare tutti i poteri assegnati ai giudici. L’oggetto di indagine deve riguardare gli interessi collettivi e non le attività delle associazioni o la vita privata dei cittadini.

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