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Articolo 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

articolo 81

L’articolo 81 cita esplicitamente «lo Stato» come garante dell’equilibrio tra le entrate e le spese. Il Governo avrà il dovere di stilare una legge di Bilancio. Camera e Senato, invece, dovranno «correggere il tiro» se ce ne fosse bisogno, aggiungendo o togliendo delle voci di spesa per non rischiare di aumentare eccessivamente il debito pubblico. Infatti, il ricorso all’indebitamento è consentito solo in casi eccezionali, come quando si vive un momento di grave recessione economica oppure quando c’è una calamità naturale, situazioni che impongono degli interventi straordinari anche a livello finanziario. Affinché il Governo possa ricorrere all’indebitamento, però, ci deve essere l’autorizzazione delle Camere. Dal 1978, con la legge n. 468, il Governo deve indicare gli obiettivi economici  nel Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) che deve essere approvato da ciascuna Camera. Secondo la Corte Costituzionale, il Documento di programmazione economica e finanziaria non costituisce un vincolo assoluto, ma un vincolo di coerenza al quale deve essere uniformato il bilancio dello Stato.  Se la legge di Bilancio, che deve essere portata in Parlamento entro il 20 ottobre di ogni anno, non viene approvata entro il 31 dicembre, l’articolo stabilisce che le Camere abbiano la possibilità di concedere al Governo un esercizio provvisorio del bilancio ma per un periodo non superiore ai quattro mesi, altrimenti lo Stato non potrebbe più incassare o spendere dei soldi, con la conseguente paralisi totale del Paese.
Dopo l’approvazione del Trattato di Maastricht nel 1993, i bilanci dello Stato devono rispettare i parametri indicati dall’Unione Europea: il disavanzo pubblico, cioè le spese non coperte, non può superare il 3% del PIL; il debito pubblico non può essere superiore al 60% del PIL; l’inflazione non può eccedere di oltre 1,5 punti percentuali il tasso medio calcolato sui tre Paesi con l’inflazione più bassa.

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