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Articolo 79

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

articolo 79

L’amnistia e l’indulto derivano dal potere di clemenza che affonda le radici nel diritto romano ed è stato una prerogativa tipica dei sovrani assoluti.
La formulazione originaria dell’articolo prevedeva che l’amnistia e l’indulto venissero concessi dal Presidente della Repubblica su delega delle Camere: questo aveva provocato un uso eccessivo dei due provvedimenti di clemenza, a cui si faceva ricorso per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri e per ridurre il sovraccarico di lavoro degli uffici giudiziari.
Nel 1992, l’art. 79 è stato modificato con una legge costituzionale che ha affidato il potere di concedere i provvedimenti di clemenza esclusivamente al Parlamento e ha imposto come ulteriore freno la maggioranza dei due terzi per l’approvazione della legge di concessione.

Ha diritto a una seconda opportunità chi ha commesso un reato che oggi non è più tale perché la società e le leggi sono cambiate e quello che una volta meritava l’arresto oggi non produce alcun effetto a livello penale. Spesso, amnistia e indulto vengono concessi in concomitanza con importanti eventi pubblici, come l’amnistia del 1959 per il quarantennale di Vittorio Veneto, quella del 1963 in occasione del Concilio Vaticano II o quella ancora del 1966 per il ventennale della Repubblica italiana. L’ultima risale al 1990, quando fu decisa l’amnistia per reati non finanziari che prevedevano la reclusione fino a 4 anni.

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