Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
articolo 77
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Con l’art. 77, l’Assemblea costituente conferì al Governo la facoltà di emanare, esclusivamente in situazioni eccezionali, provvedimenti provvisori aventi valore di legge: i cosiddetti decreti-legge.
L’Assemblea decise di porre dei precisi limiti all’istituto del decreto legge: il provvedimento, infatti, deve essere presentato immediatamente alle Camere per la conversione e queste si devono riunire entro cinque giorni; le Camere, inoltre, possono emettere un giudizio di responsabilità attraverso il quale censurare il provvedimento se ispirato a criteri antiliberali e antidemocratici.
Infine, l’Assemblea stabilì un altro elemento al fine di accentuare il carattere di provvisorietà: il limite di sessanta giorni entro cui scade la possibilità di convertire in legge un decreto-legge.