L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
articolo 76
Con l’art. 76, l’Assemblea costituente conferì al Parlamento la facoltà di delegare al Governo la funzione legislativa in alcuni casi particolari come, per esempio, la necessità di approvare una legge riguardante un problema emergenziale. Durante la discussione, alcuni costituenti sostennero che l’articolo in questione avrebbe finito per menomare il prestigio delle Camere. Queste obiezioni non furono accettate in quanto il Parlamento manteneva, anche nel caso in questione, la sua funzione legislativa attraverso la legge delega (un provvedimento, cioè, che indica la materia che il Governo è chiamato a regolamentare, i criteri e gli obiettivi che deve rispettare, nonché il tempo a disposizione per esercitare l’attività legislativa delegata). Tuttavia, nelle legislature più recenti la legislazione delegata ha finito per sopravanzare le leggi ordinarie approvate dalle aule parlamentari.
La Corte costituzionale ha messo in evidenza le due fasi necessarie per la formazione della legge di delegazione e del decreto legislativo delegato: nella prima fase il Parlamento con una norma di delegazione prescrive i requisiti e determina la sfera cui deve essere contenuto l’esercizio della funzione legislativa delegata; nella seconda fase il Governo emana i decreti che hanno forza di legge ordinaria.