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Articolo 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

articolo 73

Spiegazione

Il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgare, ossia emanare, le leggi entro un mese dalla loro approvazione. In caso di urgenza, evidenziata dalle Camere (Senato e Camera dei deputati) a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito.

Con la divulgazione la legge diventa esecutoria, ossia dà la facoltà di procedere all’esecuzione, ma diviene obbligatoria solamente con la pubblicazione. Dopo 15 giorni la legge entra in vigore e tutti i cittadini sono obbligati a rispettarla. Questo lasso di tempo, che può essere talvolta più o meno lungo, viene indicato con il termine vacatio legis.

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