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Articolo 71

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

articolo 71

Spiegazione

La norma in esame regolamenta l’iniziativa legislativa, stabilendo a chi spetta. Nello specifico ne indica come titolari:

• il Governo (organo che valuta l’opportunità di interventi legislativi);

• le due Camere (ciascun deputato o senatore ha il diritto di presentare disegni di legge);

• CNEL (può proporre provvedimenti legislativi riguardanti il lavoro e l’economia);

• i cittadini (la cosiddetta iniziativa popolare, ovvero la presentazione di un progetto di legge già redatto firmata almeno da cinquantamila elettori);

• i Consigli regionali (che deliberano su materie concernenti i problemi delle Regioni e possono inoltrare proposte di legge alle Camere).

La prima stesura del secondo comma dell’articolo riscosse diverse opinioni contrarie, tra cui quella del’on. Emilio Lussu, secondo il quale le Camere e i Consigli regionali già garantivano ampiamente ai cittadini la possibilità di esprimere la loro volontà.

Nonostante i pareri contrastanti, alla fine, l’iniziativa popolare fu approvata, in qunato l’esistenza di altri mezzi attraverso cui esprimere l’opinione publica, non è un motivo sufficiente per escludere a priori un’ulteriore possibilità di fare arrivare al Parlamento la voce dei cittadini.

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