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Articolo 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. 

articolo 70

Spiegazione

L’art. 70 afferma che la funzione legislativa deve essere esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in una posizione di parità: una legge, per essere valida, deve essere approvata dalle due Camere nella stessa versione finale. 

La funzione legislativa delle due Camere è ristretta alle leggi ordinarie. Esistono infatti diversi provvedimenti legislativi che sono posti su piani differenti, secondo il seguente ordine gerarchico:

1) leggi costituzionali (i provvedimenti che modificano la Costituzione);  

2) regolamenti dell’Unione Europea (vincolano gli Stati membri a uniformare le loro legislazioni alle disposizioni comunitarie);  

3) leggi ordinarie (approvate dalle due Camere);  

4) decreti-legge e decreti legislativi (emanati dal Governo);  

5) leggi regionali (approvate dai Consigli regionali);

6) regolamenti (varati dal Governo per dare attuazione alle leggi ordinarie). 

Curiosità:

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Bicameralismo_perfetto

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