La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
articolo 70
Spiegazione
L’art. 70 afferma che la funzione legislativa deve essere esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in una posizione di parità: una legge, per essere valida, deve essere approvata dalle due Camere nella stessa versione finale.
La funzione legislativa delle due Camere è ristretta alle leggi ordinarie. Esistono infatti diversi provvedimenti legislativi che sono posti su piani differenti, secondo il seguente ordine gerarchico:
1) leggi costituzionali (i provvedimenti che modificano la Costituzione);
2) regolamenti dell’Unione Europea (vincolano gli Stati membri a uniformare le loro legislazioni alle disposizioni comunitarie);
3) leggi ordinarie (approvate dalle due Camere);
4) decreti-legge e decreti legislativi (emanati dal Governo);
5) leggi regionali (approvate dai Consigli regionali);
6) regolamenti (varati dal Governo per dare attuazione alle leggi ordinarie).
Curiosità:
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Bicameralismo_perfetto