I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge.
articolo 69
Spiegazione
L’art. 69 fu approvato con l’intento di garantire che la possibilità di assumere la carica di parlamentare avvenga in condizioni di uguaglianza per tutti.
La prima attuazione dell’art. 69 si è avuta con la legge 1102 del 1948 che stabiliva una indennità composta da una quota fissa mensile e da una diaria come rimborso spese. Nel 1965 la materia è stata riformata con la legge n. 1261 che fissava un tetto massimo per l’indennità e per la diaria.
Questi rimborsi non rappresentano tuttavia l’unica forma di retribuzione garantita ai parlamentari, a cui spettano, tra gli altri, rimborsi complessivi per le spese inerenti al mantenimento del rapporto con gli elettori, per le spese di trasporto e telefoniche; nonchè tessere per la libera circolazione sulle reti autostradale, ferroviaria, aerea e marittima.