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Articolo 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.

articolo 62

Storia

La convocazione automatica delle Camere fu ritenuta una prassi “pacifica”, mentre il principio di autoconvocazione (secondo comma) era stato adottato già nel 1920 con la seguente modifica al regolamento: «Quando cinque commissioni permanenti deliberino, a maggioranza assoluta dei deputati rispettivamente iscritti, di chiedere che la Camera sia convocata per discutere determinati argomenti, oppure quando la metà più uno dei deputati in carica ne facciano analoga richiesta, il presidente della Camera provvede che essa sia riaperta non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui gli è pervenuta la richiesta».

Spiegazione

Esistono tre casi in cui le Camere sono convocate di diritto: 1) il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre (per evitare una paralisi delle attività parlamentari); 2) per il loro insediamento; 3) quando una delle due Camere è convocata in via straordinaria (fino ad oggi le camere sono state convocate in via straordinaria solo 4 volte), in particolare, mentre tale diritto è proprio del Presidente della Repubblica quale garante dell’osservanza e del rispetto della Costituzione, tale potere è previsto a favore di un terzo dei componenti di ciascuna camera affinché questo gruppo, rappresentando la minoranza, possa scongiurare eventuali abusi della maggioranza.

Curiosità

In data 19 dicembre 2005, un terzo dei componenti della Camera dei deputati ha richiesto la convocazione in via straordinaria dell’assemblea ai sensi dell’art. 62, secondo comma della Costituzione, per discutere le proposte di legge in tema di amnistia e indulto. L’indulto consiste in un provvedimento generale che causa l’estinzione della pena. L’amnistia è una causa di estinzione di reato e consiste nella rinuncia, da parte dello stato, a perseguire determinati reati.  Mentre l’amnistia estingue il reato, che quindi è come non fosse mai stato commesso, l’indulto estingue solo la pena.

Il giorno 27 dicembre, la Camera dei deputati è stata quindi convocata in via straordinaria dal Presidente Casini.

Con legge 31 luglio 2006, n. 241 è stato concesso indulto per tutti i reati commessi fino al 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie.
Sono stati esclusi tuttavia i reati di maggiore allarme sociale, quali, ad esempio, associazioni sovversive, sequestro di persona, atti di terrorismo, pornografia minorile, violenza sessuale, tratta di persone, usura.
Si applicherà la revoca del beneficio dell’indulto per i recidivi che, entro cinque anni, commettano un reato che preveda una pena detentiva non inferiore a due anni.

I primi studi quantitativi sugli effetti dell’indulto hanno rilevato dati positivi. Secondo il resoconto della situazione carceraria pre e post-indulto pubblicato dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, nei primi 5 mesi il tasso di recidiva (ossia la percentuale di persone che commettono un altro reato e tornano in carcere) è stato dell’12,9%, contro una media superiore al 30% nei precedenti provvedimenti di indulto. Inoltre il tasso di recidiva è stato più alto tra i cittadini italiani che tra gli immigrati, e tra questi ultimi l’89% dei recidivi hanno avuto la revoca del beneficio per reati legati esclusivamente all’immigrazione clandestina.

Altre analisi tuttavia smentiscono l’ottimismo dei resoconti del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria e mostrano il repentino aumento di alcune tipologie di reati, tra le quali le rapine in banca, nei mesi successivi alla concessione del provvedimento di clemenza.

A ottobre 2007 il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Ettore Ferrara, affermò che entro la prima metà del 2009, se non fosse accaduto qualche fatto nuovo e senza interventi strutturali, avrebbe potuto ripresentarsi la situazione di sovraffollamento carcerario precedente l’indulto, così come in effetti è stato.

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