“Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
articolo 61
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.”
Storia
Il dibattito si focalizzò sulla questione della proroga (prorogatio) delle camere. L’on. Meuccio Ruini spiegò: «Un altro istituto che il progetto introduce è la prorogatio dei poteri delle Camere – quando è scaduto il termine della loro vita normale o sono state sciolte – fino a che non siano convocate le Camere nuove. Non piace ad alcuni che si faccia sopravvivere un organo già morto: ma è prevalso il criterio che sia da togliere, nell’intervallo fra le legislature, una possibilità di controllo e di azione parlamentare.
Spiegazione
Una volta scaduta la legislatura, naturalmente o per scioglimento anticipato, entro termini brevi deve aversi sia l’elezione delle nuove camere sia la loro prima riunione. Entrambe queste date vanno inserite già nel decreto di scioglimento. Fino ad oggi, la prassi ha individuato sei casi in cui si possono riunire le Camere durante il periodo di proroga: 1) esame dei disegni di leggi rinviati alle Camere dal Presidente della Repubblica; 2) esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge; 3) esame del bilancio dello Stato; 4) interrogazioni a risposta orale in Assemblea; 5) esami di provvedimenti quali autorizzazioni a procedere, verifica dei poteri e bilanci interni; 6) esame di disegni di legge riguardanti accordi o trattati internazionali.
Curiosità
Possiamo chiederci per quali ragioni la Costituzione sia così dettagliata nello stabilire le modalità del passaggio dalle vecchie alle nuove Camere. La risposta è che si tratta di una fase delicata: da un lato occorre impedire un “vuoto di potere”, dall’altro non è tuttavia legittimo che un Parlamento ormai sciolto possa prendere decisioni importanti in attesa che gli elettori votino. La Costituzione ha inteso stabilire una continuità tra vecchio e nuovo Parlamento, ma secondo la prassi il Parlamento dimissionario non deve prendere decisioni che possano ostacolare il nuovo.