La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
articolo 60
Spiegazione
A proposito di questo articolo, una parte era contraria alla possibilità di sciogliere il Senato, un’altra chiedeva che il Senato fosse rinnovato parzialmente ogni 2-3 anni, un’altra ancora sosteneva la necessità che il Senato venisse sciolto ogni cinque anni come la Camera dei deputati. Alla fine si giunse all’articolo attuale.
La durata delle due Camere può essere prorogata solamente in un caso eccezionale: durante lo stato di guerra oppure nell’intervallo di tempo che va dallo scioglimento delle Camere alla seduta di insediamento delle nuove Camere.