
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche
articolo 6
Argomenti di Attualità
Nel testo approvato dall’assemblea, l’espressione «minoranze etniche e linguistiche», originariamente contenuta nella Costituzione, venne sostituita dall’attuale «minoranze linguistiche» con l’eliminazione del riferimento al carattere etnico. Il principio pluralistico (Art.2) viene messo in rilievo in quanto la lingua è un elemento di identità individuale e collettiva. Purtroppo, il processo di attualizzazione dell’articolo in questione appare essere lento e ancora distante dall’obiettivo finale. La legge n.482 ha rafforzato la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche e ha segnato l’abbandono di un atteggiamento di indifferenza rispetto alle minoranze locali, che non godevano di un riconoscimento giuridico e di nessun tipo di tutela. Lingua e cultura delle «popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo» sono oggi tutelate nel nostro Paese o almeno dovrebbe essere così. La ricca realtà idiomatica che contraddistingue il nostro Paese ha stentato e stenta ancora a trovare posto nella consapevolezza che la cultura dominante, la scuola e i mezzi di informazione di massa elaborano e diffondono.
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