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Articolo 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

articolo 58

Spiegazione

Durante il dibattito dell’Assemblea vennero avanzate due proposte: la prima stabiliva «il principio della rappresentanza a base di interessi; la seconda prevedeva la condizione di essere nati o domiciliati nella Regione.

La prima proposta fu rigettata per le difficoltà di organizzare i meccanismi di voto e di «ottenere una soddisfacente dosatura fra le varie categorie rappresentate». La seconda venne respinta in quanto il domicilio potesse essere facilmente cambiato in vista delle elezioni e per non escludere personalità in grado di dare lustro a una Regione pur non essendovi nati e neppure domiciliati.

Il limite dei 40 anni servirebbe a determinare la corrispondenza tra maturità intellettuale ed efficiente adempimento della funzione pubblica elettiva.

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