La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
articolo 56
Spiegazione
L’articolo sancisce i criteri di costituzione della Camera dei deputati.
Durante il dibattito dell’Assemblea Costituente, Bruno Corbi propose l’abolizione del limite di 25 anni, pensando che questo comportasse una grave limitazione a danno della categoria di cittadini tra 21 e i 25 anni. L’Assemblea, però, votò il testo del progetto, con la convinzione che una differenza per il minimo di età fra elettore ed eleggibile è criterio ormai consueto e accettato per quasi tutti i Parlamenti e in quasi tutte le costituzioni.
I seggi della Camera sono attribuiti secondo una ripartizione proporzionale: l’elettore vota una delle liste concorrenti all’interno della circoscrizione elettorale.
La normativa prevede che i partiti politici possano collegarsi tra loro in coalizione.