Vai al contenuto

Articolo 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

articolo 55

Spiegazione

Il primo comma sancisce la scelta di un sistema bicamerale (Camera dei deputati e Senato), in cui vige il criterio di parità: nessuna delle due camere a priori ha maggior potere rispetto all’altra, piuttosto ce l’avrà in base all’influenza che esercita in un certo momento. Per i fautori del sistema unicamerale ciò sembrava dare origine a un inutile doppione, ma i sostenitori del sistema bicamerale temevano che una sola Camera potesse portare a una qualche forma di dittatura di assemblea.

L’assemblea costituente scrisse poi il secondo comma perché contraria a istituire un organismo con poteri propri e un suo ufficio di presidenza, quindi stabilirono che il Parlamento si potesse riunire in un numero limitato di casi, appunto stabiliti dalla Costituzione (elezione, messa in stato d’accusa e giuramento del Presidente della Repubblica; elezione di un terzo dei giudici della Corte costituzionale; elezione di un terzo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura; elezione dei cittadini sorteggiabili a giudice aggregato.

Lascia un commento