Vai al contenuto

Articolo 50

“Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.”

Spiegazione

L’art. 50 è riservato all’istituto della petizione. Le petizioni (ossia delle richieste per iscritto) devono riguardare istanze che rappresentino sempre comuni necessità e mai casi personali. Questo istituto ha il compito di garantire ai cittadini l’esercizio di forme di democrazia diretta: chiunque, infatti, può indirizzare una petizione alle Camere, dove viene esaminata dalle diverse commissioni competenti. La Commissione competente può inviare la petizione al Governo, archiviarla o trasformarla in un progetto di legge.

La discussione sull’art. 50 si limitò all’esame di alcuni emendamenti – rigettati dall’Assemblea – volti a includere nel diritto di petizione anche «la denuncia di abusi e la rappresentazione di casi personali», nonché a includere anche gli enti pubblici fra i soggetti aventi diritto a presentare petizioni. 

L’istituto della petizione è stato utilizzato raramente e ha avuto un impatto quasi impercettibile sulla vita politica italiana. Attualmente, le Camere mostrano uno scarso interesse verso le petizioni, che solo in rari casi sono prese in considerazione e discusse in aula. 
L’istituto della petizione (aperto anche a chi non è in possesso della cittadinanza italiana) è previsto da quasi tutti gli statuti regionali e da un numero significativo di Comuni. 

Attualità – Petizioni al parlamento dell’UE

Lascia un commento