La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
Articolo 45
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
Spiegazione
L’articolo disciplina la cooperazione intesa come attività economica senza fini di speculazione privata: ciò significa che il risultato economico di una cooperativa non deve essere «la più elevata remunerazione possibile del capitale investito», ma la soddisfazione di un bisogno economico attraverso un risparmio di spesa (cooperative di consumo) o una maggiore retribuzione (cooperative di produzione e lavoro).
In realtà, oggi, molte aziende cooperative sono assimilabili alle imprese capitalistiche, per cui si parla di «doppia anima» della cooperazione: sociale (tesa a soddisfare i bisogni dei soci) ed economica (volta a promuovere interessi di tipo imprenditoriale).
Per questo, la legislazione sulla cooperazione è stata aggiornata con il decreto legislativo n. 6 del 2003 che ha introdotto un «doppio modello» di cooperazione distinguendo fra cooperative a mutualità prevalente (in cui prevale, cioè, la funzione sociale e che continuano a godere delle agevolazioni previste per la cooperazione) e cooperative a mutualità non prevalente (in cui è predominante la funzione economica di tipo capitalistico, per cui la legge non prevede più il godimento dei benefici fiscali).
Storia
L’articolo fu approvato senza contrasti. Il secondo comma fu proposto dall’on. Michele Gortani (Democrazia cristiana) allo scopo di «aiutare l’artigianato – insidiato dal prepotere della macchina e dall’invadente e potente organizzazione industriale moderna – nella produzione, nella sua organizzazione economica e commerciale e nella libera espansione».