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Articolo 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Articolo 44

Spiegazione

L’articolo vincola il legislatore al rispetto di due obiettivi: il conseguimento di un uso razionale del suolo e la realizzazione di rapporti sociali «equi». Gli interventi legislativi in materia di proprietà terriera, quindi, devono provvedere a eliminare lo «stato di arretratezza della coltura dei terreni» (attraverso le opere di bonifica, gli aiuti alla media e piccola proprietà…) e a promuovere condizioni effettive «affinché gli interessi privati possano conciliarsi con quelli sociali, predisponendo appositi aiuti per la realizzazione delle innovazioni ritenute costituzionalmente necessarie».

Storia

Circa l’art. 44, le questioni più dibattute furono quelle dei limiti dell’estensione della proprietà terriera e del latifondo. Un numero significativo di costituenti si dichiarò contrario allo stabilire dei limiti alla proprietà terriera. Quanto al latifondo, molti costituenti giudicarono «assurda e nociva» la proposta di abolirlo. L’abolizione del latifondo – respinta dall’Assemblea – fu difesa dai deputati comunisti, che giudicavano i latifondi «terreni coltivati male» ed «espressione di arretratezza della nostra agricoltura».

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