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Articolo 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Articolo 42

Spiegazione

L’art. 42 sancisce il riconoscimento di due tipologie di proprietà: quella privata e quella pubblica. La proprietà privata è «riconosciuta e garantita dalla legge», ma l’interesse privato è subordinato all’interesse della collettività: lo Stato, infatti, può decidere la destinazione a uso pubblico di un bene privato attraverso l’espropriazione alla quale corrisponde un indennizzo, cioè il versamento di una somma di denaro che compensa il proprietario della perdita del bene. La tutela della proprietà privata non esclude quindi l’individuazione dei limiti al diritto di proprietà in quanto l’interesse sociale era «preminente sull’interesse individuale e particolare».

Storia

L’Assemblea discusse a lungo sulla formulazione del primo comma. La forma definitiva derivò dal compromesso di 2 diverse proposte: «I beni economici di consumo e i mezzi di produzione possono essere di proprietà di cooperative, di istituzioni e dello Stato»; «I beni economici possono essere oggetto di proprietà privata, cooperativistica e collettiva».  Un altro punto molto dibattuto fu la parte del terzo comma riguardante l’indennizzo in caso di esproprio: alcuni deputati chiesero di aggiungere «equo» o «giusto» dopo «indennizzo». La proposta, però, venne respinta in quanto, come sottolineò l’on. Gustavo Ghidini (Partito socialista italiano), «l’indennizzo, perché sia tale, non può essere ingiusto».

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