La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Ma che cosa significa?
L’articolo 4 amplia e riprende l’articolo 1 che costituisce il fondamento della Repubblica. Il lavoro dalla Costituzione italiana viene considerato non soltanto come un diritto ma anche come un dovere. È un diritto perché lo Stato non può impedirne o limitarne l’esercizio ma non potendolo assicurare a tutti, lo Stato deve favorire delle politiche occupazionali e limitare la disoccupazione. Inoltre, è un dovere perché ciascun individuo deve impegnarsi a contribuire al progresso dell’intero Paese, affermando le proprie capacità e la propria personalità. Infatti, il lavoro viene riconosciuto come uno dei principi fondamentali della Repubblica poiché il lavoro, nella società costituisce un mezzo di produzione di ricchezza materiale e morale.
Lavoro: per definizione il lavoro consiste nell’applicazione di conoscenze metodiche, intellettuali o manuali al fine produttivo di un’attività che ha come scopo la soddisfazione dei bisogni individuali e collettivi. Esso prevede la concessione di un bene in cambio di un altro ed è per questo che è un servizio utile alla società. A livello giuridico esistono tre forme di lavoro: quello subordinato, dove il lavoratore cede il proprio lavoro a un datore di lavoro, quello autonomo, dove un individuo esercita singolarmente la propria attività svincolato da un datore di lavoro e il lavoro parasubordinato che costituisce una via di mezzo tra quelli elencati precedentemente.
Lavoro non è solo quello retribuito, ma anche l’impegno in forme di volontariato civile o religioso, che spesso sostituiscono i servizi carenti dello stato.
Il mondo del lavoro subordinato è stato ridisegnato dal Jobs Act introdotto nel 2014, al quale rimandiamo all’interno di questo sito (vedi articolo 1, attualità)