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Articolo 34

La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso.

articolo 34

L’articolo 34 sottolinea che la scuola è un diritto di tutti e in quanto tale viene resa obbligatoria e gratuita la scuola elementare e media. Nonostante ciò per raggiungere i gradi più alti degli studi anche in assenza dei mezzi economici, bisogna dimostrare di essere capaci e meritevoli. Attraverso dei concorsi vengono attribuite le borse di studio, assegni alle famiglie e altro. Se la famiglia se lo può permettere, la stessa pagherà le spese necessarie per gli studi. 

Come è stato specificato con una sentenza della Corte costituzionale del 1994, è considerato discriminatorio escludere gli alunni delle scuole private dall’ottenere provvidenze. 

Nel 2005, invece, la durata dell’obbligo scolastico è stata allungata da otto a dieci anni o fino al conseguimento di una qualifica a seguito di almeno tre anni di istruzione prima della maggiore età.  

Le uniche regole contro l’abbandono scolastico si riferiscono solo alla frequenza della scuola elementare: in particolare, viene considerato, a carico del padre e della madre, un vero e proprio reato.

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