I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
ARTICOLO 28
Questo articolo fu a lungo dibattuto dalla costituente, infatti i costituenti si schierarono in due fazioni, i primi a favore della responsabilità diretta dello Stato per i fatti commessi dai propri dipendenti, i secondi a favore di quella indiretta. Alla fine prevalsero i secondi, con l’affermazione del dovere dello Stato di risarcire i cittadini vittime di mancanze ed errori da parte di dipendenti pubblici (ovvero, l’insieme dei soggetti che sono preposti allo svolgimento di funzioni di pubblico interesse quali la sanità, l’istruzione, l’ordine pubblico). Chiaramente, in caso di reati penali, anche il funzionario statale reo di aver compiuto il reato viene imputato per esso, proprio per il principio ribadito nell’articolo precedente.
Curiosità
Questo articolo è strettamente collegato con gli articoli 54 e 97, i quali comportano l’obbligo di operare sempre nell’interesse della cosa pubblica perseguendo i valori e gli obiettivi costituzionali e di svolgere la propria attività esclusivamente nell’interesse pubblico. Questi due ulteriori articoli mirano a colpire principalmente il fenomeno della corruzione, problematica ancora molto diffusa in Italia, che, nonostante sensibili miglioramenti negli ultimi anni, si trova al 42° posto nel Trasparency Index. Questo risultato evidenzia quindi la necessità di cambiamenti strutturali più forti ed efficaci per arginare questa pratica che mina fortemente la trasparenza delle nostre istituzioni repubblicane.