La responsabilità penale è personale.
ARTICOLO 27
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
Questo articolo ribadisce 4 importantissimi principi nell’ordinamento penale italiano: il principio della personalità della responsabilità penale, ovvero che solo il responsabile di un’azione penale può essere processato per questa, e non i suoi famigliari o conoscenti, come spesso accadeva nel regime fascista; il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, tutela anche avvalorata dalla creazione dell’avviso di garanzia; il principio di umanità della pena e Il principio della finalità rieducativa della pena, che ribadisce come lo scopo della pena non sia quello di punire, ma di rieducare ed aiutare il condannato a reinserirsi nel tessuto sociale. Questo articolo fu approvato all’unanimità dell’assemblea costituente specialmente su due punti, ovvero l’abolizione della pena di morte e la reintroduzione delle garanzie abolite durante il ventennio.
Curiosità
Un punto messo in luce dall’articolo è la finalità di rieducazione del carcerato, un fine che dovrebbe essere perseguito in condizioni teoricamente umane e civili. L’Italia, da questo punto di vista, è stata condannata dai giudici europei per trattamento inumano nelle carceri causato da celle troppo strette, inferiori a 3 metri quadrati. Per avere un’idea dell’intensità del problema basta esaminare uno degli ultimi rapporti di Antigone (Associazione che si batte per i diritti nelle carceri): il sovraffollamento carcerario è del 142,5%: dunque, ci sono oltre 140 detenuti ogni 100 posti letto, mentre la media europea è del 99,6%. Qui sotto le percentuali di sovraffollamento in alcune carceri italiane.
