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Articolo 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

ARTICOLO 22

La finalità principale dell’articolo è quella di ribadire e precisare il principio di uguaglianza giuridica, di modo da evitare il ripetersi degli abusi statali ai danni dei cittadini perpetrati dal regime fascista nei vent’anni precedenti. Inoltre con questo articolo venne introdotto nell’ordinamento italiano un principio fondamentale tipico dei moderni stati di diritto, l’inammissibilità della morte civile, ovvero della privazione della capacità giuridica di un cittadino. Un punto di discussione riguardo questo articolo era il timore che questa formula potesse impedire al legislatore di prevedere la perdita della cittadinanza come sanzione per quei cittadini eventualmente condannati per reati puniti dal Codice penale come «politici» (per esempio, le attività di spionaggio a vantaggio di uno Stato straniero).

Curiosità

L’articolo 22, garantendo l’impossibilità di privare il cittadino della cittadinanza italiana, garantisce lo stesso diritto anche per quanto riguarda la cittadinanza europea, sancita con il trattato di Maastricht del 1992. Pertanto, tutti i cittadini italiani sono anche cittadini europei, il che attribuisce loro tutti i diritti correlati ai trattati stretti con gli altri Stati membri (ad esempio, il diritto di libera circolazione e di soggiorno nei Paesi che fanno parte dell’Unione Europea; il diritto di votare o essere eletti nel Parlamento europeo come rappresentanti dello Stato italiano; il diritto di presentare delle petizioni al Parlamento europeo, di rivolgerci alle istituzioni dell’Unione come la Corte di Giustizia Europea).

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