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Articolo 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

articolo 18

Nell’approvare l’art. 18 il dibattito si concentrò sul divieto di fondare associazioni segrete e a carattere militare.

Per quanto riguarda quelle a carattere militare la decisione fu presa a seguito degli interventi degli onorevoli Aldo Moro (Democrazia Cristiana) e Lelio Basso (Partito Socialista Italiano). Il primo dichiarò: «Va specificato che non si intendono vietate quelle organizzazioni giovanili che avessero per avventura un carattere militare puramente esterno e formale. Dovrebbe essere chiaro anche per il futuro legislatore che il divieto si intende per quelle associazioni che perseguano un addestramento militare vero e proprio e che siano pronte a impugnare le armi». E Basso asserì: «Per associazioni a carattere militare devono intendersi quelle organizzazioni in cui lo spirito dell’individuo viene sottoposto a una disciplina militare e all’associato si impone di rinunciare alla propria libertà individuale per mettersi completamente a disposizione dei fini dell’associazione».

Tornando invece alle associazioni segrete l’assemblea volle precisare che quelle a cui si fa riferimento nell’articolo sono «quelle veramente segrete».

Questo articolo si riferisce strettamente alla libertà di associazione, che deve essere distinta da quella di riunione poiché la prima ha come presupposto un vincolo ideale stabile e a lungo termine fra i partecipanti.

Le associazioni segrete sono vietate dalla costituzione quando nascondono i loro soci, il loro fine, le loro attività sociali o se impediscono il normale svolgimento delle attività degli organi costituzionali. 

Le associazioni di tipo militare vengono vietate in caso utilizzino mezzi violenti per scopi politici.

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