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Articolo 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica.

articolo 17

Inizialmente l’incipit dell’articolo era: «Tutti hanno diritto…», ma nella stesura finale si preferì precisare che il diritto di riunione poteva essere concesso ai cittadini italiani.

Al centro del dibattito fu posta la questione dell’opportunità di imporre un obbligo di preavviso per lo svolgimento di riunioni. Prima infatti questo obbligo era previsto sia per le riunioni in luoghi pubblici (come piazze o strade) che nei luoghi aperti al pubblico (come teatri, cinema o impianti sportivi). In seguito fu deciso di ridurre l’obbligatorietà per i luoghi aperti al pubblico solo nel caso in cui queste riunioni rappresentassero un «pericolo per la pubblica incolumità». Alla fine fu ammessa l’assoluta libertà di riunione in luoghi privati e aperti al pubblico.

Esclusivamente per le riunioni nei luoghi pubblici è quindi richiesto un preavviso dalle autorità di pubblica sicurezza. Il preavviso, che deve essere formulato in forma scritta, deve essere comunicato con almeno tre giorni di anticipo e deve indicare giorno, ora, luogo e oggetto della riunione, deve contenere inoltre le generalità delle persone che parleranno durante la riunione e le generalità e le firme dei promotori.

L’unico limite per le riunioni è che i cittadini partecipanti si ritrovino pacificamente e senz’armi. L’autorità giudiziaria può vietare una riunione solo in luoghi pubblici e questo intervento deve essere motivato dall’esistenza di rischi per la sicurezza e l’incolumità pubblica.

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