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Articolo 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Spiegazione

L’articolo fu attuato con le leggi costituzionali del 9 febbraio 1948 e dell’11 marzo 1953. Esso prevede che mediante leggi costituzionali e ordinarie siano stabilite rispettivamente le norme relative a giudizi di illegittimità costituzionale e alla costituzione al funzionamento della Corte. Le leggi costituzionali che hanno previsto che l’iniziativa spetti al giudice, allo Stato o alle Regioni e non direttamente ai cittadini.

In generale, i suoi compiti sono di:

  • verificare la conformità alla Costituzione delle leggi, statali e regionali, e degli atti aventi forza di legge;
  • dirimere conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le regioni e tra le Regioni stesse;
  • giudicare sulle accuse promosse nei confronti del Presidente della Repubblica;
  • verificare l’ammissibilità dei referendum abrogativi.

La Corte costituzionale svolge una funzione indispensabile, dato che la Costituzione in molti casi espone principi generali e non norme specifiche. Le formule costituzionali, spesso elastiche e indeterminate, richiedono un’interpretazione. Non si deve però pensare che la Corte costituzionale abbia una competenza senza limiti. In vari casi ha anzi sottolineato i limiti della propria azione, per esempio di non poter determinare le condotte punibili e le relative sanzioni o di pronunciarsi non su una singola norma ma su un insieme di norme, cosa che comporterebbe la creazione di una nuova normativa

Curiosità

Nelle occasioni cerimoniali, i giudici costituzionali indossano una toga nera con merletti dorati, su modello dei roboni senesi del Cinquecento, sulla quale portano un collare d’oro con un pendente raffigurante la Repubblica italiana  personificata e portano con loro un tocco ricamato in oro.

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