La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Spiegazione
L’articolo 134 enuncia i tre compiti fondamentali della Corte costituzionale, il supremo organo di tutela della Costituzione, il cui compito fondamentale è quello di salvaguardare il rispetto da parte di tutti gli organi costituzionali. Essa è posta al di fuori dei poteri dello Stato ed effettua un’azione di controllo e di coordinamento tra i poteri stessi.
La Corte si pronuncia:
- sulla legittimità costituzionale delle leggi ordinarie dello Stato e delle Regioni;
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni stesse;
- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica.
Inoltre, ad essa è affidata un’ulteriore funzione (legge costituzionale n. 1/1953): quella di pronunciarsi sull’ammissibilità dei referendum abrogativi (strumento di democrazia diretta per annullare una determinata norma giuridica).
La Corte costituzionale non giudica nel merito, ossia non si pronuncia sulla bontà o meno di una legge, ma valuta invece se tale legge è conforme allo spirito e ai principi della Costituzione.
Il suo intervento deve essere richiesto dal Governo, da una Regione o da una parte in causa durante lo svolgimento di un processo. Il giudizio della Corte può essere richiesto in via incidentale (se nel corso di un processo sorgono dubbi sulla legittimità di una legge da applicare) o in via principale (quando lo Stato ricorre alla Corte contro una legge regionale ritenuta incostituzionale, oppure quando una regione ritiene che una legge dello Stato o di un’altra Regione abbia invaso la sua sfera).
Le sentenze della Corte si definiscono «di accoglimento» (viene riconosciuta l’illegittimità di una norma, che viene cancellata dall’ordinamento giuridico) o «di rigetto» (quando una norma è ritenuta conforme alla Costituzione).
Per il nostro ordinamento la Corte costituzionale è un organo del tutto nuovo, perché lo Statuto Albertino non prevedeva alcun tipo di controllo di conformità delle leggi al dettato costituzionale (proprio per questo è stato possibile stravolgere lo Statuto e passare al regime fascista). La scelta dei Costituenti è stata, dunque, quella di attribuire ad un organo ad hoc il compito di verificare la conformità alla Costituzione.
Curiosità
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito referendario, relativo all’eutanasia, in quanto essa è in contrasto con la necessità di preservare la tutela minima (costituzionalmente necessaria) della vita umana. Il referendum proponeva di abrogare una parte dell’articolo 579 del codice penale, che punisce l’omicidio di una persona consenziente: in questo modo sarebbe stata permessa l’eutanasia attiva, che avviene quando il medico somministra il farmaco necessario a morire e che al momento è illegale in Italia.
Grazie alla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale, in Italia è invece possibile richiedere il suicidio medicalmente assistito (eutanasia passiva), ossia l’aiuto indiretto a morire da parte di un medico. Le condizioni richieste sono quattro: la persona che ne fa richiesta deve essere pienamente capace di intendere e volere, deve avere una patologia irreversibile portatrice di gravi sofferenze fisiche o psichiche, e deve sopravvivere grazie a trattamenti di sostegno vitale.
Marco Cappato, membro dell’associazione Luca Coscioni, promotrice del referendum, dopo la notizia arrivata dalla consulta sull’inammissibilità del Referendum per l’eutanasia legale, ha affermato che si tratta di una brutta notizia per coloro che subiscono e dovranno subire ancora più a lungo.