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Articolo 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Spiegazione

Per quanto riguarda l’istituzione di nuove Province e di nuovi Comuni si è deciso di privilegiare l’iniziativa, proveniente dal basso, ossia dalle stesse popolazioni.
L’articolo 133 dispone che per l’istituzione di nuove Province o per il cambiamento dei confini di quelle esistenti sia necessaria una legge dello Stato, sentito il parere della Regione interessata. Al fine della costituzione di una nuova Provincia, il parere della Regione è obbligatorio, ma non vincolante.
Quanto ai Comuni, le Regioni, dopo aver consultato le relative popolazioni, possono istituirne anche dei nuovi. La normativa vigente, mentre favorisce la fusione di più Comuni, non consente l’istituzione di nuovi se la popolazione è inferiore a 10 mila abitanti, o se, in seguito alla costituzione di un nuovo Comune, altri scendono al di sotto di tale limite.

Curiosità
Le province sono attualmente nell’occhio del ciclone. Molti hanno, infatti, iniziato a rivalutare una loro possibile riduzione o addirittura ad una totale abolizione di quest’ultime. Le ragioni sono svariate, tra le principali vi sono sicuramente quelle amministrative (sono davvero necessarie?) ed economiche (quanto costa alla collettività l’esistenza di questi enti?).
A tal proposito è stata introdotta nel 2014 la legge Delrio, la quale ha lasciato poche funzioni fondamentali alle province.

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