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Articolo 131

Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzo; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Spiegazione
L’articolo 131 determina la denominazione, il numero e i confini delle Regioni: in questo modo la loro estensione è decisa dallo Stato utilizzando un criterio storico-geografico (i confini delle venti Regioni sono stati definiti sulla base delle comuni radici storico-culturali delle diverse comunità presenti sul territorio regionale).
Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige sono indicate con il trattino d’unione per sottolineare che si trattava di un nucleo territoriale unico in origine, comprendente aree aventi diversa denominazione geografica.

Curiosità
Il progetto dell’articolo 131 prevedeva che il Molise e l’Abruzzo costituissero una sola Regione (la separazione venne poi decisa con la legge costituzionale n. 3 del 27 dicembre 1963); oltre alle Regioni poi effettivamente istituite, includeva il Salento (le attuali province di Lecce, Brindisi e Taranto in Puglia), la Lucania (territorio che comprende una parte dell’attuale Basilicata, il Cilento e la Valle di Diano, oggi comprese nei confini della Campania) e l’Emilia lunense (territorio che comprende le province di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia).

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