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Articolo 13 – Carta dei Diritti Europei

La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Articolo 13

Nel trattato dell’Unione Europea il diritto di libertà è ritenuto uno dei diritti fondamentali. Si divide in più articoli in base alla tipologia di libertà (da articolo 6 a articolo 19). Uno degli articoli che si avvicina di più all’articolo 13 della Costituzione italiana è l’articolo 8 ovvero la “protezione dati di carattere personale”. Questo cita tre punti:

  1. ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
  2. tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà per finalità di determinante e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere dati raccolti che la riguardano e ottenere la rettifica.
  3. il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.

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