Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da legge generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni. (testo abrogato)
articolo 128
Spiegazione
Questo articolo, abrogato, si limitava a definire autonomi i Comuni e le Province. È stato eliminato per la sua inutilità, poiché questa definizione è già presente nel modificato articolo 114 (il primo articolo della parte V). Una proposta di modifica da parte di Matteo Rescigno nel dibattito dell’Assemblea Costituente riguardava il termine “enti autonomi”, che esso intendeva sostituire con la definizione di “enti locali autarchici territoriali”. Tuttavia, la critica di Meuccio Ruini che considerava l’autarchia come livello di indipendenza e potere, minore di quello dell’autonomia, ha bocciato la proposta.
*premessa alla parte V della Costituzione: gli articoli 124, 125, 128, 129, 130 sono stati abrogati (cioè eliminati) e gli articoli 125, 126, 127 sono stati modificati con la legge del 18 ottobre 2001.