Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge. (testo in vigore attualmente)
articolo 127
Spiegazione
Il testo originale dell’articolo 127 approvato per la prima volta dall’Assemblea Costituente, prevedeva i seguenti passaggi per l’approvazione di una legge regionale:
1) l’approvazione della legge da un Consiglio regionale;
2) il passaggio al Commissario di Governo (previsto dall’articolo 124);
3) l’invio della legge all’Esecutivo (cioè al Governo) e la sua approvazione o il suo rinvio per un riesame al Consiglio regionale;
4) La promulgazione e l’entrata in vigore avviene a seguito della promozione di un’azione di legittimità, fatta entro quindici giorni dalla ricevuta all’Esecutivo della legge, da parte del Governo avanti la Corte costituzionale oppure a seguito dell’investimento delle due Camere per un controllo di merito per contrasto di interessi.
Tuttavia con la modifica dell’articolo con la legge del 18 ottobre 2001, l’iter per l’approvazione divenne più semplice. In particolare, tutti i passaggi che seguono l’approvazione della legge dal Consiglio Regionale sono stati eliminati. Quindi una legge dopo l’approvazione del primo organo, viene pubblicata ed entra in vigore. L’unica possibilità per il Governo per intervenire su una legge regionale è quella di sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale. L’articolo offre la possibilità anche alle Regioni di sollecitare l’azione della Corte costituzionale nel caso in cui lo Stato (o un’altra Regione) leda le sue sfere di competenza. Inoltre, dal 2003 la Corte costituzionale ottenne il potere di sospendere, anche d’ufficio, l’esecuzione della legge impugnata.
*premessa alla parte V della Costituzione: gli articoli 124, 125, 128, 129, 130 sono stati abrogati (cioè eliminati) e gli articoli 125, 126, 127 sono stati modificati con la legge del 18 ottobre 2001.