“Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. … “
articolo 126
Spiegazione
Questo articolo indica i casi in cui è possibile sciogliere il Consiglio regionale. Essi concretamente sono i seguenti: atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge, ragioni di sicurezza nazionale, non ottemperanza all’invito di Governo di sostituire la Giunta o il Presidente e l’impossibilità di costituire l’amministrazione regionale. All’interno dell’Assemblea Costituente furono discussi e modificati con la legge del 22 novembre 1999 alcuni casi per lo scioglimento. Uno di questi è “atti contrari alla Costituzione” ritenuto valido solo se gli atti verificati turbano l’equilibrio generale tra Stato e Regione. Un altro riguarda le “gravi violazioni di legge” che devono essere “frequenti e intense”. E l’ultimo considera solo casi-limite tra le ragioni che destabilizzano la sicurezza nazionale. In sostanza, le modifiche hanno reso più difficile il percorso di scioglimento del Consiglio, in quanto solo motivazioni valide e comprovate sono prese in esame. Questo, mira ad evitare le frequenti instabilità politiche e amministrative che andrebbero a crearsi frequentemente.
*premessa alla parte V della Costituzione: gli articoli 124, 125, 128, 129, 130 sono stati abrogati (cioè eliminati) e gli articoli 125, 126, 127 sono stati modificati con la legge del 18 ottobre 2001.